- Concorsi docenti 2023-24, come si svolge la prova scritta: orari turni, divieti, come rispondere ai quiz.
Il 15 dicembre dalle 9 alle 10,40 si svolgerà la prova scritta del concorso per docenti di educazione motoria alla scuola primaria. Il Ministero dopo le istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta ha pubblicato anche un video tutorial per lo svolgimento della prova scritta. Il video si riferisce a tutte le procedure concorsuali che prevedono la prova scritta.
I turni per l’espletamento delle prove sono: mattina dalle 9 alle 10,40, pomeriggio
dalle 14,30 alle 16,10.
I candidati svolgono la prova nella regione richiesta al momento della presentazione della domanda.
Le operazione di identificazione dei candidati si svolgono alle 8 per il turno mattutino e alle ore 13,30 per il turno pomeridiano.
Il primo concorso atteso è quello per docenti di educazione motoria alla scuola primaria:
La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e di cui all’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
La prova scritta è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:
a. quaranta quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;
b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
Poi si attendono i bandi per il concorso di docenti scuola secondaria e infanzia e primaria, di cui sono stati pubblicati i decreti.
La prova scritta:
è computer-based;
è valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto di partecipazione (così ad esempio, il candidato che partecipa per due classi di concorso e sostegno sostiene una sola prova scritta); conseguentemente, il risultato ottenuto nell’unica prova svolta è riportato nelle diverse procedure di partecipazione (se conseguo 80/100 e partecipo per la A-12 e la A-22, avrò come punteggio della prova scritta, ai fini della compilazione della GM, 80/100 nella A-12 e 80/100 nella A-22 , fermo restando il superamento delle prove e l’ingresso in GM);
si svolge nella regione di partecipazione al concorso;
ha una durata pari a 100 minuti, fermi restando i tempi aggiuntivi previsti per i candidati con disabilità, di cui all’art. 20 della L. 104/92, nonché quelli con DSA, di cui all’art. 5 del decreto del Ministro per la PA del 9 novembre 2021 (i predetti candidati, ricordiamolo, possono chiedere anche i necessari ausili per svolgere la prova e, nel caso di DSA, è altresì possibile la sostituzione della prova scritta con quella orale);
verte sui programmi indicati nell’articolo 10 del DM 205/2023
è costituita da 50 quesiti a risposta multipla, ognuno dei quali presenta 4 opzioni di risposta, di cui una sola è corretta. I 50 quesiti sono somministrati a ciascun partecipante in modo casuale;
non prevede la previa pubblicazione dei quesiti;
a seconda del numero dei partecipanti, laddove necessario, per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto potrebbe svolgersi anche non contestualmente, ferme restando trasparenza ed omogeneità.
I 50 quesiti costituenti la prova, tutti a risposta multipla, sono ripartiti nella maniera
di seguito indicata:
1. 40 quesiti volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico- metodologico;
2. 5 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
3. 5 quesiti sulle competenze digitali relative all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
I 40 quesiti di cui al punto 1, sono così ripartiti:
10 quesiti di ambito pedagogico;
15 quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;
15 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla
valutazione.
- Mobilità 2024/2025, i tempi per la presentazione della domanda sono previsti entro il mese di marzo.
Molti docenti e personale Ata sono già proiettati alla presentazione della domanda di mobilità 2024/2025. Questa procedura è prevista nel mese di marzo 2024, ma sono in tanti a domandarsi quali potrebbero essere le novità rispetto gli anni passati anche in relazione ai vincoli triennali riguardanti la presentazione dell’istanza di mobilità territoriale
Ritornano i vincoli sulla mobilità
È utile ricordare che nella mobilità 2023/2024 i vincoli triennali normativamente vigenti erano i seguenti: 1)Il vincolo triennale su scelta puntuale di scuola (art. 2, comma 2, del CCNI), sarebbe il vincolo generato da tutti quei docenti che nella mobilità 2022/2023 sono stati soddisfatti in una preferenza puntuale di scuola (fatta eccezione ad alcune categorie protette da precedenza); 2) Il vincolo triennale per tutti i docenti che hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 (o che potrebbero ottenere per gli aa. ss. successivi) un movimento in altra provincia (Decreto Sostegni BIS 73/2021); 3) Vincolo triennale per i neoassunti dall’a.s. 2022/23 (Decreto 36/2022 – modifica art. 13 d.lgs. 59/2017). Tali docenti hanno presentato per l’a.s. 2023/24 domanda con “riserva” in attesa di una disposizione legislativa che successivamente alla scadenza della domanda di mobilità ha derogato il vincolo previsto (solo per l’a.s. 2023/24).
Con la mobilità 2024/2025 la questione vincoli triennali sulla mobilità sono destinati a tornare come previsto dall’ipotesi del CCNL scuola 2019-2021. Per quanto suddetto, se nella mobilità 2023/2024 i vincoli erano stati in parte neutralizzati, invece per la mobilità 2024/2025 dovrebbero ritornare molto più corposamente.
Vincoli triennali mobilità nel CCNL 2019-2021
Nel nuovo contratto della scuola, che è già scaduto da due anni, bisogna sottolineare che nell’art.30, riferito alle materie di relazioni sindacali, c’è scritto chiaramente che a livello nazionale spetta la contrattazione integrativa per le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021, convertito in Legge106/2021, fatte salve le disposizioni di legge.
In buona sostanza questa norma contrattuale recepisce in pieno l’art.58 del decreto legge 73 del 25 maggio 2021, ovvero la norma legislativa che ha generato i vincoli triennali di mobilità per i docenti neoassunti.
È utile ricordare che la norma legislativa richiamata dal CCNL scuola 2019-2021, tanto criticata da tutti i sindacati è stata causa della mancata firma del CCNI mobilità 2023/2024 da parte sindacale, viene introdotta nella sua interezza all’interno del contratto scuola. Con tale norma è previsto, fatta eccezione per alcuni casi dovuti a particolari precedenze, che un docente neoassunto resti vincolato per tre anni nella medesima sede. Bisogna anche dire che il Contratto scuola recepisce anche l’idea, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, che i docenti possano presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.
Il CCNI mobilità non era stato firmato
Ricordiamo che nel recente 1 marzo 2023, si era chiusa la trattativa del CCNI mobilità per l’anno 2023-2024 con un mancato accordo con i sindacati perché non si era riusciti, per via politica a modificare proprio il decreto legge 73/ 2021 che impone gli attuali vincoli della mobilità, bloccando anche i docenti che in mobilità interprovinciale dovessero ottenere una qualunque sede sia con preferenza puntuale che con preferenza sintetica. Quindi fino a qualche mese addietro i sindacati erano totalmente compatti nel non firmare il CCNI mobilità perchè basato sull’applicazione del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021, mentre adesso, buona parte dei sindacati, sembrano d’accordo nel firmare un CCNL scuola in cui tale norma viene completamente recepita.
Deroghe al vincolo e assegnazione provvisoria
Per quanto riguarda le deroghe al vincolo è utile sapere che, al momento, il vincolo non si applica: ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI e alle condizioni
ivi previste, nel caso abbiano ottenuto o ottengano la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
In caso di soprannumero ovviamente il docente potrà fare istanza di mobilità, resta anche l’ipotesi del consentire la deroga ai lavoratori padri e alle lavoratrici madri che hanno figli di età inferiore ai 12 anni. A tal proposito è utile sapere che all’art.34, comma 8 dell’ipotesi di CCNL 2019-2021 è scritto che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992”.
Mentre per quanto riguarda la possibilità, per i docenti vincolati, di ottenere l’assegnazione provvisoria in altra provincia diversa da quella di titolarità, bisognerà attenersi a quello che prevederà il CCNI sulle utilizzazioni, ma è escluso, almeno al momento, che possa controvertire quando già disposto nel contrattazione collettiva nazionale della scuola.
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