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Federazione Uil Scuola Rua – Comunicazione

Mobilità professionale e classi di concorso accorpate.

La Uil Pisa e Livorno – facendo seguito alle tante richieste di chiarimenti pervenute e alla confusione che dilaga sull’argomento – informa i propri iscritti di ruolo che a seguito della formale pubblicazione in GU del DM n. 255/2023 (datato 22 dicembre 2023 ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 12 febbraio 2024) il docente già in possesso dell’abilitazione in una delle classi di concorso della scuola secondaria accorpate ha conseguito “ope legis” l’abilitazione nella nuova classe di concorso (dunque è abilitato sia per l’insegnamento per cui già possedeva l’abilitazione sia per la corrispondente classe di concorso dell’altro grado oggetto ora di accorpamento).

Il tutto non solo è stato chiarito dal Ministero dell’Istruzione (su espressa richiesta del sindacato UIL) nell’Ordinanza Ministeriale Mobilità 2024/2025 all’art. 14, comma 3 laddove prevede: “L’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n.255, consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata”, ma è esplicitato nella Tabella A allegata al citato DM 255/2023 in corrispondenza di TUTTE le classi di concorso oggetto di accorpamento. Si ricorda che la Tabella A allegata al DM 255/2023 è “parte integrante” del Decreto e, dunque, la previsione è senza ombra di dubbio contenuta nello stesso.

In corrispondenza di tutte le classi di concorso accorpate, infatti, nella Tabella A allegata al DM 255/2023 si legge: “Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso anche le abilitazioni dei pregressi ordinamenti …”.
La Uil Pisa e Livorno evidenzia come per “pregressi ordinamenti” debbano intendersi senza dubbio i pregressi ordinamenti delle Classi di concorso, dunque quanti abbiano conseguito (o conseguiranno a seguito dei percorsi abilitanti attivati in base al DPCM 3 agosto 2023 che, appunto, fanno riferimento e sono stati autorizzati in base ai “pregressi ordinamenti” delle Classi di Concorso) un’abilitazione in una delle classi di concorso oggetto di accorpamento, ora sono abilitati in entrambe o, più correttamente, sono abilitati nella nuova classe di concorso prevista dal DM 255/23 che ora comprende entrambe le precedenti classi di concorso precedenti.
Essendo in questo momento indispensabile rendere nota questa novità ai fini della corretta informazione sulla Mobilità professionale, dunque, La Uil Pisa e Livorno tiene a precisare quanto segue:
A) Se un docente è di ruolo nella classe di concorso A022 (la ex A022, cioè “Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado”), all’atto della pubblicazione del DM 255/2023 in GU (12 febbraio 2024) ha conseguito l’abilitazione ANCHE nella NUOVA A012 denominata “Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado e di II grado” che comprende le PRECEDENTI classi di concorso A22 – Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado e A12 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado. NON avrà, dunque, bisogno di seguire un percorso abilitante ulteriore se vorrà presentare SIN DA SUBITO domanda di passaggio di ruolo nella ex A12.
Ai fini della Mobilità professionale (passaggio di ruolo), infatti, il docente POTRA’, se lo desidera, ovviamente, presentare domanda di passaggio di ruolo nella ex A12 essendo in possesso del requisito dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso di destinazione conferita dal DM 255/2023.
B) Ovviamente la domanda di passaggio di ruolo prevede il possesso ANCHE di un ulteriore requisito oltre all’abilitazione specifica: AVER GIÀ SUPERATO L’ANNO DI PROVA NELLA CLASSE DI CONCORSO DI APPARTENENZA. Se un docente ha già superato l’anno di prova potrà pertanto, E SE LO VORRA’, presentare domanda di passaggio di ruolo. ATTENZIONE: l’anno di prova deve essere stato GIA’ superato, dunque NON possono presentare domanda di passaggio di ruolo quei docenti che in questo anno scolastico 2023/2024 stanno svolgendo l’anno di prova (potranno farlo dal prossimo anno scolastico, una volta effettivamente superato l’anno di prova).
C) Preme precisare che per le classi di concorso di Lingua Straniera nelle scuole secondarie di I e di II grado l’accorpamento previsto dal DM 255/2023 NON riguarda in generale l’accorpamento dell’insegnamento di tutte le lingue straniere possibili (sarebbe paradossale), ma queste continueranno a essere distinte per singola lingua straniera. Dunque un docente già abilitato SOLO nella ex AA25 è, ai sensi del DM 255/23, abilitato ANCHE nella ex AA24 e viceversa (ma NON, ad esempio, nella AB25 o AD24, ovviamente, anche se possiede la Laurea utile per insegnare anche queste altre lingue straniere) e potrà chiedere il passaggio di ruolo SOLO nella AA24 essendo ora abilitato SOLO nell’insegnamento AA25 e nell’insegnamento AA24. Per le classi di concorso di lingua straniera, dunque, l’abilitazione già posseduta è da considerarsi utile per l’accesso anche all’altro grado di istruzione per la SINGOLA lingua straniera di insegnamento.
D) Nella domanda di Mobilità professionale 2024/2025 le classi di concorso oggetto di accorpamento sono riportate dal Ministero con i VECCHI codici delle classi di concorso. Il docente, dunque, dovrà fare riferimento ai vecchi codici e, per esempio, compilare la domanda per il passaggio di ruolo nella AC24 se la sua intenzione è quella di ottenere la mobilità professionale verso l’insegnamento della Scuola Secondaria di II Grado denominato (dal pregresso ordinamento delle classi di concorso) LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (SPAGNOLO).
ATTENZIONE: Per chiedere il passaggio di ruolo dalla scuola secondaria di I grado (medie) alla scuola secondaria di II grado (superiori) il docente dovrà accedere alla domanda del grado di istruzione DI DESTINAZIONE. Dunque se il passaggio di ruolo è verso una classe di concorso della scuola secondaria di II grado dovrà aprire la domanda denominata “Domanda Mobilità Secondaria II grado” .
E) CHIARIMENTO RIGUARDO I NUOVI PERCORSI ABILITANTI DA 30, 36, 60 CFU
La Uil Pisa e Livorno tiene a precisare che quanti conseguiranno l’abilitazione in una delle classi di concorso oggetto di accorpamento da parte del DM 255/2023 a seguito di frequenza dei nuovi percorsi abilitanti previsti dal DPCM 3 agosto 2023 (che, lo ricordiamo, sono stati attivati in vigenza del PREGRESSO ORDINAMENTO delle classi di concorso) anche se si abiliteranno successivamente alla pubblicazione del DM 255/2023 conseguiranno comunque l’abilitazione utile per entrambe le classi di concorso ora oggetto di accorpamento. Questo sempre a seguito della previsione già citata e contenuta nella Tabella A allegata al DM 255/2023 che prevede che: “Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso anche le abilitazioni dei pregressi ordinamenti …”. La Uil Pisa e Livorno evidenzia, infatti, come tale previsione non faccia alcun riferimento alla data di conseguimento delle citate abilitazioni, ma si limiti solo a dichiarare come utili ai fini dell’abilitazione nella “nuova” classe di concorso accorpata anche le abilitazioni conseguite in vigenza dei pregressi ordinamenti delle classi di concorso (quindi DPR n. 19/2016 così come integrato e modificato dal DM 259/2017 e, anche, il precedente DM 39/1998).
F) NULLA cambia ai fini della mobilità professionale per tutte quelle classi di concorso della secondaria NON previste dal nuovo DM 255/2023. Ovviamente NULLA cambia neanche rispetto agli insegnamenti di Infanzia e Primaria che NON sono oggetto di riforma delle classi di concorso e per cui l’Abilitazione utile resta sempre la Laurea in SFP oppure il Diploma Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002.

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