Un ricorrente aveva presentato domanda per l’inserimento, ai sensi del D.M. 50/2021,
nelle graduatorie di Circolo e di Istituto della III fascia del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, sia per il profilo professionale di assistente amministrativo sia per
il profilo professionale di collaboratore scolastico. Tra i titoli valutabili ai fini della
determinazione del punteggio in graduatoria, il ricorrente riferiva di aver prodotto il
Foglio di congedo illimitato, attestante il servizio militare di leva prestato ma nelle
graduatorie provvisorie al servizio militare prestato veniva attribuito un punteggio di
0,6 in luogo di quello ritenuto spettante (punti 6). Si pronuncia il TAR del Lazio con
sentenza N. 00333/2024
La questione
Il ricorrente ha quindi impugnato il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 50 del
3.3.2021, pubblicato e l’allegata Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio
della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A., per ottenere il
corretto punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio
scolastico 2021/22 2022/23 2023/24, profilo professionale di “assistente
amministrativo e collaboratore scolastico”, con richiesta di accertamento del suo diritto
all’inserimento nella corretta posizione di graduatoria e di condanna
dell’Amministrazione a procedere alla formazione delle graduatorie di interesse con
attribuzione del punteggio ritenuto spettante. L’amministrazione eccepiva che il D.M
non veniva impugnato entro i termini di legge.
La scuola in autotutela non riconosce il punteggio pieno per servizio
militare
La scuola ha ricevuto con raccomandata A/R, dopo la pubblicazione delle graduatorie
provvisorie , il reclamo ove si affermava che il punteggio del servizio militare non
risultava calcolato integralmente e di provvedere alla rettifica. Nella stessa giornata di
ricezione del reclamo, tale Amministrazione rispondeva all’aspirante, che “Il punteggio
del servizio militare era stato correttamente attribuito in base alla tabella di valutazione
titoli III Fascia PERSONALE ATA (punti 0.60) allegata al Decreto Ministeriale n. 50
del 3 Marzo 2021”.
Però, osserva il TAR, il provvedimento di rigetto della richiesta di rettifica non risulta
essere stato gravato e pertanto ha dichiarato la irricevibilità per tardiva impugnazione
del D.M. 50/2021 e della allegata tabella oggetto di ricorso.
Dunque, la scuola, in autotutela non è certamente tenuta a riconoscere il punteggio
pieno per il servizio militare prestato come richiesto dal ricorrente, poiché questa deve
attenersi alle tabelle vigenti, fino a quando non verranno mutate dal ministero, se il
ricorrente vuole ottenere il punteggio in questione come “pieno”, non può che ricorrere
alle vie giudiziarie ma nel rispetto dei termini previsti per le impugnazioni degli atti
amministrativi, che di norma sono 60 giorni, per ricorre al TAR, dalla pubblicazione
dell’atto o notifica del provvedimento di esclusione, oppure 120 con ricorso al
Presidente della Repubblica
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