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Uil Scuola Rua : CCNL nato scaduto ed imperfetto

LE ASSOCIAZIONI E I SINDACATI SI PREPARANO AD IMPUGNARE IL CCNL.

LE ASSOCIAZIONI E I SINDACATI SI PREPARANO AD IMPUGNARE IL CCNL
Date le premesse tese alla valorizzazione del personale ATA, il 18 gennaio 2024 sarebbe dovuta essere una data storica per il mondo della Scuola, ed invece, in quel giorno, è nato un
CNLL 2019/2021, non solo scaduto, sia per la parte giuridica che economica, ma anche fortemente contestato.
La nostra organizzazione sindacale “Federazione UIL- Scuola Rua”, non ha firmato il CCNL, oltre ad associazioni e altre organizzazioni (vedasi AIDA-Scuole, ANQUAP, Noi-DSGA, ecc.)
che, tra l’altro, si preparano, addirittura, ad impugnarlo.
A ciò si aggiunge che perfino una sigla sindacale firmataria ( l’ANIEF-Condir) non nasconde che vi sono nel nuovo CCNL punti di criticità (es. inserimento della responsabilità di risultato
per la quale non sono definiti con chiarezza gli obiettivi e non è prevista alcuna indennità).
Insomma, il Contratto sicuramente non è nato sotto una buona stella e, mentre le TV nazionali parlano degli effetti del rinnovo sugli aumenti di retribuzione, ci si dovrebbe chiedere perché
la maggior parte del personale di Segreteria non festeggia.
Le ragioni, dunque, sono così incisive che in particolare i Direttori dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA), figura professionale che il Contratto ha inteso valorizzare con l’attribuzione delle Elevate Qualificazioni, hanno già contattato avvocati specializzati nel settore per impugnare il Contratto.
Un CCNL complesso, anche dal punto di vista della lettura in quanto non è un Testo Unico (vedasi art. 1 comma 9) e ritenuto, da più parti, “dequalificante” e teso semplicemente a sanare
l’abusata situazione degli Assistenti Amministrativi che sono stati prestati, per lungo tempo, al ruolo di DSGA. Una manovra che se da un lato potrebbe (non si conoscono le percentuali)
dare una risposta agli storici “facenti funzione”, privi del titolo d’accesso (Laurea magistrale o V.O. in Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche), dall’altra inevitabilmente ingabbierà,
attraverso l’avvenuta soppressione dell’area del Coordinatore amministrativo, i restanti Assistenti Amministrativi, anche senza la “seconda posizione economica”, che saranno
obbligati a ricoprire il complesso incarico di DSGA per assenze del titolare inferiore a 3 mesi. Un aspetto quest’ultimo che sta portando nel panico numerosi Assistenti Amministrativi che non hanno mai espresso la volontà di ricoprire tale incarico. Infatti, se con le precedenti regole la Scuola procedeva all’acquisizione della disponibilità a ricoprire l’incarico specifico da parte del personale interessato, con il nuovo Contratto l’incarico sarà direttamente assegnato dal Dirigete Scolastico, senza possibilità di opporsi.
Inoltre, si prevede che la “sanatoria” dei “facenti funzione DSGA” non potrà essere di immediata attuazione, se è vero come è vero che l’art. 59 “norme di prima applicazione” prevede che l’intero Capo I del Titolo IV (artt. da 49 a 60 “Ordinamento professionale personale ATA”) non potrà entrare in vigore prima del 1 maggio 2024 (“il giorno primo del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a tre mesi”). Quindi, ad organici già fatti? Provando a ragionare, per il prossimo anno scolastico 2024-2025 potrebbe accadere (il condizionale è d’obbligo) che gli storici “facenti funzione” tornino, almeno per un anno, nel loro profilo di appartenenza, in quanto l’art. 57 del nuovo CCNL detta regole diverse, rispetto alle attuali, per la sostituzione del titolare di incarico di DSGA. Regole che, come si diceva, saranno, invece, già in vigore per il prossimo anno scolastico.
Ricordiamo che l’art. 57 comma 3 del neonato Contratto prevede che per periodi superiori a 3 mesi continuativi sarà compito del responsabile dell’Ufficio relativo all’Ambito territoriale il
conferimento:
a. di un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA (ci sarà già questa figura al 1° di settembre 2024?) in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica,
secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali);
b. laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA
Come organizzazione sindacale diciamo basta! Sappiamo che la strada non sarà affatto semplice, e se saremo uniti e tanti come personale ATA possiamo combattere e vincere contro
chi non ha a cuore i DSGA e il personale ATA ma lotta per dividerci, dequalificandoci.
La valorizzazione – di tutto il personale ATA – promessa e dovuta, non è stata attuata, mentre, è evidente una palese dequalificazione”.
Come organizzazione sindacale non firmataria di contratto non possiamo che complimentarci con gli autori (ARAN e Sindacati firmatari) di un CCNL ampiamente non condivisibile, con
effetti negativi sulle scuole.

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