Ricerca

UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’ – Comunicazione

La Carta Docente spetta anche per gli anni di precariato dei docenti attualmente di ruolo. Importante sentenza del tribunale di Livorno

IL 14 NOVEMBRE 2023 IL TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Sezione Lavoro , Giudice dott.ssa Sara Maffei, nella causa n.r.g. 679/2023 ha emesso una importante sentenza  relativa al diritto dei docenti attualmente in ruolo di vedersi riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni di precariato svolti con supplenze al 30 giugno/31 agosto e quindi al pagamento della somma annua di € 500 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015.

Il ricorso promosso dalla segretaria regionale toscana dell’Unicobas Scuola e presentato dal’avvocato Claudio Altini chiedeva il riconoscimento delle ultime 2 annualità di supplenza svolte negli ultimi 5 anni (le precedenti annualità non possono essere richieste perché andare in prescrizione) e la richiesta è stata accolta, questa la sentenza:

    P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

–       accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per l’importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione e per l’effetto

–       condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione del ricorrente detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;

–        condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari delle spese di lite che si liquidano in € 257,50 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.

QUESTA SENTENZA E’ IMPORTANTE PERCHE’  il Governo Meloni, all’interno del decreto Salva-Infrazioni, poi diventato legge, si è limitato ad allargare la card da 500 euro annui solo ai precari che per l’anno scolastico in corso hanno sottoscritto un contratto con scadenza 31 agosto 2024 disconoscendo il diritto per gli anni precedenti e ha completamente lasciato da parte i supplenti al 30 giugno, con la scusa della artificiosa distinzione tra organico di diritto ( posti vacanti) e organico di fatto (posti momentaneamente disponibili). Oltretutto c’è da chiarire che le supplenze al 31 agosto sono una minima parte delle supplenze annuali, infatti il MIM predilige quelle al 30 giugno in quanto “risparmiose” perché in questo modo risparmia 2 mesi di stipendio e non permette a questi supplenti di usufruire dei giorni di ferie che vengono assegnate d’ufficio nei giorni di sospensione dell’attività didattica.

Quindi tutte le 200 mila supplenze annuali, su posto vacante ma anche con titolare che per vari motivi sarà assente per l’intera annualità, debbono comportare l’assegnazione della Carta del docente, la ragione è molto semplice: la durata delle supplenze al 30 giugno è tale da far ritenere sussistente la medesima esigenza di formazione e aggiornamento di quelle al 31 agosto.

Questo è il parere anche della Corte di Cassazione, vedi la recentissima sentenza 29961 del 27/10/2023.

L’Unicobas quindi continuerà a promuovere i ricorsi per accedere al bonus docente sia per i supplenti al 31 agosto che per quelli al 30 giugno e anche per i docenti che hanno maturato più di 180 giorni in un anno scolastico. Nei prossimi giorni sono attese numerose altre sentenze presentate in altre province della Toscana.

Livorno 15/11/2023

Allegati